Un solo caso di accesso alla comunione


Il cardinale Muller prospetta un solo caso di eventuale accesso alla  comunione da parte di un cattolico passato a una nuova unione e con il primo coniuge ancora in vita
E’ il caso in cui il primo matrimonio, pur celebrato in chiesa, sia da considerare invalido per l’assenza di fede o di altri requisiti essenziali nel momento della celebrazione, ma tale invalidità “non può essere provata canonicamente” ipotizzando una decisione presa  “in foro interno” attraverso
un discernimento col confessore, attenta a non generare pubblico scandalo. Stando a quanto scrive nella prefazione al libro di Rocco Buttiglione, è dunque questa la soglia – che lui ritiene del tutto tradizionale – su cui il cardinale Muller si attesta al di là decisamente del libro di Buttiglione e di quanto aveva prospettato e discusso Joseph Ratzinger, Benedetto XVI.
Durante la visita del 5 dicembre 2011 di Benedetto XVI in Germania, molti si aspettavano dal papa delle “aperture” ai cattolici in situazioni irregolari: non l’attenuazione, se non la revoca, del divieto dell’accesso ai sacramenti.
Tale attesa fu espressa dallo stesso presidente della repubblica federale tedesca, Christian Wulff, cattolico divorziato e in situazione irregolare, nel benvenuto ufficiale dato al papa al suo arrivo a Berlino.
Nei quattro giorni del viaggio in Germania, però, e neppure dopo, papa Joseph Ratzinger non ha detto nulla sull’argomento.
Ma che la questione gli sia stata molto a cuore, lo si sa. Ne ha parlato più volte in passato, e ha detto che “il problema è molto difficile e deve essere ancora  approfondito”.
Il 30 novembre 2011 Benedetto XVI è tornato sull’argomento in forma indiretta: con il rilancio su l’”Osservatore Romano” di un suo saggio “poco conosciuto” del 1998, arricchito da una nota che riporta le parole da lui dette sull’argomento al clero della diocesi di Aosta, il 25 luglio 2005.
Una nota importante, quest’ultima. Perché riguarda proprio un punto sul quale Benedetto XVI ritiene che il problema vada approfondito.
Nella prima parte del suo saggio il papa ribadisce che questo divieto non è un’invenzione della Chiesa cattolica. La Chiesa non può che attenersi all’insegnamento di Cristo, che sull’indissolubilità del matrimonio si è espresso con assoluta chiarezza.
Ma di quale matrimonio? San Paolo – ricorda il papa – riconosce l’indissolubilità assoluta al solo matrimonio sacramentale, tra cristiani. Per il matrimonio tra un cristiano e un non cristiano l’apostolo ammette la possibilità della separazione, se il fine è di salvaguardare la fede del coniuge battezzato. E così fa anche oggi la Chiesa con il così detto “privilegium paulinum”, quando ammette lo scioglimento di un matrimonio non sacramentale.
Nella seconda parte del saggio, papa Ratzinger affronta l’obiezione di chi sostiene che la Chiesa cattolica dovrebbe imitare la prassi più flessibile della Chiesa antica e delle Chiese orientali separate da Roma.
Nei primi secoli, il papa ricorda che alcuni Padri “cercarono soluzioni ‘ pastorali’ per casi limite”, e fa il nome di san Leone Magno. Ma nell’insieme, dice, “i fedeli divorziati risposati non furono mai ammessi ufficialmente alla sacra comunione”, nemmeno dopo un tempo di penitenza.
Nei secoli successivi, però, il papa riferisce che si ebbero due sviluppi contrapposti:
“Nella Chiesa imperiale dopo Costantino si cercò, a seguito dell’intreccio sempre più forte di Stato e Chiesa, una maggiore flessibilità e disponibilità al compromesso in situazioni matrimoniali difficili. Fino alla riforma gregoriana (del secolo XI) una simile tendenza si manifestò anche nell’ambito gallico e germanico. Nelle Chiese orientali separate da Roma questo sviluppo continuò ulteriormente nel secondo millennio e condusse a una prassi sempre più liberale”.
In Occidente, invece, “fu recuperata grazie alla riforma gregoriana la concezione originale dei Padri. Questo sviluppo trovò in qualche modo una sanazione nel Concilio di Trento e fu riproposto come dottrina della Chiesa nel concilio Vaticano II”.
Nella terza parte del suo saggio, papa Benedetto replica a chi esige dalla Chiesa cattolica di rispettare la scelta dei divorziati e risposati quando “in coscienza” ritengono giusto fare la comunione, in contrasto con la norma giuridica che la vieta.
Benedetto XVI parte da una considerazione che sembra chiudere qualsiasi varco.
“Se il matrimoni precedente di fedeli divorziati risposati era valido, la loro nuova unione in nessuna circostanza può essere considerata come conforme al diritto, e pertanto per motivi intrinseci non è possibile una recezione dei sacramenti. La coscienza del singolo è vincolata senza eccezioni a questa norma”. Una norma, l’indissolubilità del matrimonio, che è di “diritto divino” e “sulla quale la Chiesa non ha nessun potere discrezionale”.
Ma subito dopo aggiunge:
“La Chiesa ha invece il potere di chiarire a quali condizioni devono essere adempiute perché il matrimonio possa essere considerato come indissolubile secondo l’insegnamento di Gesù”.
E non sempre – scrive – i tribunali ecclesiastici che dovrebbero accertare se un matrimonio è valido o no funzionano bene. Talora i processi “durano in modo eccessivamente lungo”. In alcuni casi “terminano con sentenze problematiche”. In altri ancora “intervengono errori”.
In questi casi, quindi – riconosce il papa -, “non sembra in linea di principio esclusa l’applicazione della ‘epikeia’ in foro interno”, una decisione di coscienza.
“Molti teologi sono dell’opinione che i fedeli debbano assolutamente attenersi anche in ‘foro interno ’ ai giudizi del tribunale a loro parere falsi. Altri ritengono che qui ‘in foro interno ’ sono pensabili eccezioni, perché nell’orientamento processuale non si tratta di norme di diritto divino, ma di norme di diritto ecclesiastico. Dovrebbero infatti essere chiarite in modo molto preciso le condizioni per il verificarsi di una ‘eccezione’, allo scopo di evitare arbitri e di proteggere il carattere pubblico – sottratto al giudizio soggettivo di coscienza – del matrimonio”. Occorre vigilare per non cadere nel rischio di teorizzare una coscienza creativa di ciò che è bene e ciò che è male nel singolo caso, pur ritenendo fideisticamente sotto l’azione illuminante dello Spirito Santo.
Nella quarta parte del saggio Benedetto XVI indica precisamente un nuovo campo da esplorare, riguardo ai motivi che rendono nullo un matrimonio.
Il papa esclude tassativamente che un matrimonio possa cessare di valere semplicemente “quando il legame personale dell’amore fra due sposi non esiste più”.
Ma prosegue:
“Ulteriori studi approfonditi esige invece la questione se cristiani non credenti – battezzati, che non hanno mai creduto o non credono più in Dio – veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale. In altre parole: si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è ‘ipso facto’ un matrimonio sacramentale. Di fatto anche il Codice indica che solo il contratto matrimoniale ‘valido’ fra battezzati è allo stesso tempo sacramento (can. 1055,§ 2). All’essenza del sacramento appartiene la fede. Resta da chiarire la questione giuridica circa quale evidenza di ‘non fede’ abbia come conseguenza che un sacramento non si realizzi”.
In una nota aggiunta in coda al saggio c’è la frase ai preti di Aosta nella quale il papa ha ripreso e sviluppato tale ragionamento.
“Particolarmente dolorosa è la situazione di quanti si erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal sacramento dell’eucaristia. Questa è realmente una sofferenza grande e quando sono stato prefetto della Congregazione per la dottrina della fede ho invitato diverse conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza la fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento manca una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito”.
Nella quinta e ultima parte del saggio, infine, papa Benedetto mette di nuovo in guardia, in questo clima culturale post-metafisico o a-metafisico relativista, dall’”annacquare” in nome della misericordia quella verità rivelata che è l’indissolubilità del matrimonio non un ideale ma un reale dono sacramentale.
E conclude:
“Certamente la parola della verità può far male ed essere scomoda. Ma è la via verso la guarigione, verso la pace, verso la libertà interiore cioè verso l’amore. Una pastorale, che voglia veramente aiutare le persone in situazioni irregolare, deve sempre fondarsi sulla verità. Solo ciò che è vero può in definitiva  essere anche pastorale. ‘Allora conoscerete la verità e la verità vi farà liberi’ (Giovanni 8,32)” cioè capaci di essere amati e di amare.
Fin qui il pensiero di Benedetto XVI sulla comunione ai cattolici divorziati e in stato irregolare, che egli ha voluto ribadire con la pubblicazione di questo suo saggio del 1998.
Le “aperture” nel 2011 indicate dal papa nel saggio e nella nota aggiunta sono almeno due:
la prima è il possibile ampliamento dei riconoscimenti canonici di nullità dei matrimoni celebrai “senza fede” da almeno uno dei coniugi, pur battezzato.
La seconda è il possibile ricorso a una decisione “in foro interno” di accedere alla comunione, da parte di un cattolico divorziato e risposato, qualora il mancato riconoscimento di nullità del suo precedente matrimonio (per effetto di una sentenza ritenuta erronea o per l’impossibilità di provarne la nullità in via processuale) contrasti con la sua ferma convinzione di coscienza che quel matrimonio era oggettivamente nullo.
Nel qual caso Muller scrive:
“E’ possibile che la tensione che qui si verifica fra lo status pubblico – oggettivo del ‘secondo’ matrimonio e la colpa soggettiva possa aprire, nelle condizioni descritte, la via al sacramento della penitenza e alla santa comunione, passando attraverso un discernimento pastorale in foro interno” col confessore.

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